Art. 5.
(Interventi del Servizio sanitario nazionale.
Formazione del personale sanitario).

      1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.